Ordinanza — n. 29009/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEZATU ARMANDO MIHAI nato il 11/04/2001 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 40-9053 IN FATTO E IN DIRITTO Letta il ricorso proposto nel-l'interesse di Armando -Mihai Botezatu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto le argomentazioni con cui la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato il riconoscimento sono esenti da illogicità e da vizi giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul valore non esiguo della catenina unito alla violenza attuata nei confronti della vittima e alle lesioni fisiche che ne sono derivate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29009/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTEZATU ARMANDO MIHAI nato il 11/04/2001 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 40-9053 IN FATTO E IN DIRITTO Letta il ricorso proposto nel-l'interesse di Armando -Mihai Botezatu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto le argomentazioni con cui la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ne ha negato il riconoscimento sono esenti da illogicità e da vizi giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul valore non esiguo della catenina unito alla violenza attuata nei confronti della vittima e alle lesioni fisiche che ne sono derivate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.