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Ordinanza — n. 29006/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29006/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLA MIRKO nato a BOLOGNA il 18/01/1968 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 35-9018 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Milla; • ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione a ciascuna doglianza proposta con l'atto di appello, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione procedura di ricusazione impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale riscossione di pene pecuniarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLA MIRKO nato a BOLOGNA il 18/01/1968 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 35-9018 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Milla; • ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in relazione a ciascuna doglianza proposta con l'atto di appello, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.