Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29002/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29002/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi (replicati con memoria del 21 giugno u.s.), meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 493-ter cod. pen; Ordinanza — n. 29002/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna "abolitio crim in is".).

Parole chiave

Generato dall'IA
abuso di carte-chèques divieto di pagamento mezzo di pagamento azione creditoria procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 493-ter cod. pen
21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna "abolitio crim in is".).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNA GIOI nato a CITTADELLA il 29/11/1978 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 30-8992/2024 IN FATTO E IN DIRITTO.

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi (replicati con memoria del 21 giugno u.s.), meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale (primo motivo) ha espressamente escluso l'ipotesi del furto diretto della carta di credito altrui indebitamente utilizzata sulla base dell'apprezzamento corretto e argomentato di circostanze di fatto non diversamente opinabili nella sede di legittimità. Tra le diverse norme incriminatrici indicate in rubrica al capo B (secondo motivo) vi è indiscutibile continuità normativa (Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Rv. 279002:

In tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493-ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna "abolitio crim in is".).

2. Quanto a dosimetria della pena, la Corte di merito ha diffusamente argomentato la decisione presa sul capo riguardante la pena, valorizzando circostanze obiettive del fatto e la personalità dell'agente, già gravato da precedenti anche specifici. Tale decisione, logicamente argomentata, si sottrae a qualsivoglia censura in sede di legittimità.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.