Criminal appeal dismissed for lack of specificity and failure to prove prescription due to accessory nature of receipt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Atika Bougrine inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Bougrine argued for the extinction of the crime due to prescription, but failed to provide specific legal reasoning supporting her claim. The court ruled that the crime of receiving is merely an aggravating circumstance rather than an independent offense, meaning the prescription period must be calculated based on the maximum penalty for the base crime, which had not yet expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; The crime of receiving constitutes an aggravating circumstance rather than an independent offense, so the prescription period is calculated based on the maximum penalty of the base crime, and an appeal lacking specific legal grounds is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGRINE ATIKA natlil 10/11/1973 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 27-8950 IN FATTO E IN DIRITTO Letto i ricorso proposto nell'interesse di Atika Bougrine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in ordine all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di specificità poiché la ricorrente non indica le ragioni a sostegno del proprio ragionamento e, comunque, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'ipotesi del fatto di ricettazione di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01); che il termine di prescrizione massimo non risulta ancora maturato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.