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Ordinanza — n. 28999/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding criminal liability for the crime of receiving stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding criminal liability was flawed. The appellant argued the territorial court failed to justify the finding of guilt for receiving stolen goods, but the court found the original decision logically sound and consistent with established case law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal alleging a defect in reasoning concerning the affirmation of criminal liability for the crime of receiving is inadmissible if the lower court's decision is logically sound and conforms to consolidated case law.

Parole chiave

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crime of receiving defect in reasoning criminal liability inadmissible appeal consolidated case law eccezione di illegalità origine delle merci contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713
fra le altre, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAILEANU MINAI nato il 22/08/1989 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 26-8945 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricqrso proposto nell'interesse di Mihal Raileanu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente con motivazione esente da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'assenza di giustificazione in relazione alla provenienza della merce e alla pregressa attività dei prevenuti in considerazione della tipologia di beni ricettati) e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di ricettazione (v. fra le altre, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024- Il consigliere estensore Il Pre ident