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Ordinanza — n. 28997/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating criminal liability facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing the criminal liability of the accused by relying on the victim's statements. The court rejected this, noting that the law prohibits the cassation court from re-evaluating factual findings or testing the logical consistency of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or test the logical soundness of the lower court's reasoning on criminal liability, as such acts are strictly precluded by law.

Parole chiave

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preclusion cassation criminal liability assessment violation of law defect of motivation factual findings review commisurazione della pena per rapina testimonianza della vittima atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESQUITA RODRIGUEZ CORTI PERLA YOARA nato il 04/03/1983 avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 24-8922 IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mesquita Rodrigues Corti Perla Yohara; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'irrilevanza dell'inattendibilità di alcune dichiarazioni della vittima a fronte della precisione della denuncia rispetto alla dinamica dell'impossessamento dei beni e della minaccia perpetrata nei suoi confronti dall'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.