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Ordinanza — n. 28992/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28992/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28992/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAASSIDI MOHAMMED nato il 24/03/1991 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 15-8682 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Mohammed BAASSIDI deve essere dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei primi due motivi spesi in tema di conferma della affermazione di responsabilità per i fatti contestati e la manifesta infondatezza dei motivi spesi in tema di consumazione del delitto di furto (capo C) e particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -il terzo- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e fuga, cui seguiva l'abbandono della res già oggetto di impossessamento illecito) che qualificano la fattispecie nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28992/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La cronologia dell'occorso apprezzata dalla Corte territoriale rende epifania della certa consumazione del delitto di furto contestato al capo C, ricorrendone tutti gli estremi, compreso l'impossessamento della res, invito domino. Mentre con l'ultimo motivo si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa, non riconosciuta dal giudice del merito, sia per la obiettiva ontologia dei fatti scrutinati che per la abitualità manifestata nel delitto.

Parole chiave

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furto aggravato abbandono del procedimento per truffa infrazione qualificata LStup punibilità eccezione di illegalità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAASSIDI MOHAMMED nato il 24/03/1991 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 15-8682 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Mohammed BAASSIDI deve essere dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei primi due motivi spesi in tema di conferma della affermazione di responsabilità per i fatti contestati e la manifesta infondatezza dei motivi spesi in tema di consumazione del delitto di furto (capo C) e particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -il terzo- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e fuga, cui seguiva l'abbandono della res già oggetto di impossessamento illecito) che qualificano la fattispecie nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.

La cronologia dell'occorso apprezzata dalla Corte territoriale rende epifania della certa consumazione del delitto di furto contestato al capo C, ricorrendone tutti gli estremi, compreso l'impossessamento della res, invito domino. Mentre con l'ultimo motivo si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa, non riconosciuta dal giudice del merito, sia per la obiettiva ontologia dei fatti scrutinati che per la abitualità manifestata nel delitto.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.