Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for the acquisition of declaratory evidence and challenged the lower court's reasoning regarding the defendant's criminal responsibility. The court rejected these claims because such evidentiary requests fall outside the scope of cassation review and the lower court's motivation was free from logical or legal defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 493 cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate probative results or order the acquisition of new evidence, as its function is limited to checking the legality of the proceedings and the absence of logical or legal errors in the motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO FRANCESCO nato a BARI il 08/10/1958 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 11-8495 IN FATTO E IN DIRITTO Letto" il ricorso proposto nell'interesse di Francesco' Lorusso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al diniego della richiesta di acquisizione dei verbali di dichiarazioni e di denunzia di Lorusso Matteo, è manifestamente infondato poiché, come congruamente argomentato dalla Corte di merito a pagina 5, tali prove dichiarative non potevano essere acquisite per mancanza di consenso da parte del Procuratore generale; che, a norma dell'art. 493 cod. proc. pen., le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pertanto, le predette prove potevano essere assunte solo con il consenso delle parti ovvero mediante esame del dichiarante, che non risulta essere stato sollecitato alla Corte di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, prospettando delle contraddizioni dichiarative già censurate con l'atto di appello, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 6); rirenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.