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Ordinanza — n. 28987/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28987/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBETTI MATTIA, nato a Trescore Balneario il 25/02/1989 avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mattia Zambetti; considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'inosservanza di norme processuali con riferimento, rispettivamente, alla nullità dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dal pubblico ministero il 31/03/2014 mentre pendeva l'udienza preliminare (primo motivo) e all'inutilizzabilità e/o nullità, ai sensi degli artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen., dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 7004/10 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con specifico riferimento al R.I.T. 1079/10 (secondo motivo), sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per la carenza di puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, i giudici del merito hanno in realtà ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 22-26); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28987/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mattia Zambetti; considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'inosservanza di norme processuali con riferimento, rispettivamente, alla nullità dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dal pubblico ministero il 31/03/2014 mentre pendeva l'udienza preliminare (primo motivo) e all'inutilizzabilità e/o nullità, ai sensi degli artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen., dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 7004/10 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con specifico riferimento al R.I.T. 1079/10 (secondo motivo), sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per la carenza di puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, i giudici del merito hanno in realtà ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 22-26); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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insubordinazione disobbedienza alla decisione dell'autorità indennità di disoccupazione per dirigenti revoca disciplinare protezione dalla disdetta abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
1079/10 (secondo motivo), sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBETTI MATTIA, nato a Trescore Balneario il 25/02/1989 avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mattia Zambetti; considerato che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'inosservanza di norme processuali con riferimento, rispettivamente, alla nullità dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dal pubblico ministero il 31/03/2014 mentre pendeva l'udienza preliminare (primo motivo) e all'inutilizzabilità e/o nullità, ai sensi degli artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen., dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 7004/10 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con specifico riferimento al R.I.T. 1079/10 (secondo motivo), sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, nonché per la carenza di puntuale indicazione dell'incidenza dell'eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", degli elementi a carico di cui si lamenta l'inutilizzabilità; che, nella specie, i giudici del merito hanno in realtà ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 22-26); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,