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Ordinanza — n. 28985/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28985/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASIZZI SCALORA GIUSEPPA (CUI 01703H2) nato a NOTO il 06/07/1957 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; è Letto il ricorso di Rasizzi Scalora Giuseppa, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione nella parte in cui conferma la qualificazione della condotta come rapina "consumata" impropria, invece che "tentata" non supera la soglia di ammissibilità, dato che non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che la condotta violenta posta in essere dal ricorrente è stata immediatamente successiva alla sottrazione dei beni ed era sicuramente funzionale a garantire il profitto e l'impunità (pag. 3 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria attenuazione della pena motivi di cassazione anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASIZZI SCALORA GIUSEPPA (CUI 01703H2) nato a NOTO il 06/07/1957 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; è

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rasizzi Scalora Giuseppa, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione nella parte in cui conferma la qualificazione della condotta come rapina "consumata" impropria, invece che "tentata" non supera la soglia di ammissibilità, dato che non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che la condotta violenta posta in essere dal ricorrente è stata immediatamente successiva alla sottrazione dei beni ed era sicuramente funzionale a garantire il profitto e l'impunità (pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato che le doglianze in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non superano la soglia di inammissibilità in quanto manifestamente infondate; la Corte territoriale, con motivazione ineccepibile, evidenziava che non erano emersi elementi positivi in sui quali fondare la concessione del beneficio invocato (pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pre iden