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Ordinanza — n. 28983/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence and finding penalty quantification groundless.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Francesco Ragaccio's appeal against the Florence Court of Appeal inadmissible. The court held that the first two grounds sought a new evaluation of demonstrative capacity, which falls outside the Supreme Court's competence, while the third and fourth grounds regarding penalty quantification were deemed manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be admissible; requests for re-evaluation of evidence capacity or manifestly unfounded penalty assessments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal demonstrative capacity penalty quantification Supreme Court competence procedural costs attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGACCIO FRANCESCO nato a CANICATTI il 26/01/1981 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ragaccio Francesco , ritenuto che i primi due motivi di ricorso con i quali si contesta la motivazione nella parte in cui conferma la responsabilità per la truffa contestata non superi la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; e, inoltre, non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte di appello sul punto (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato che le doglianze in ordine la quantificazione della pena (terzo e quarto motivo) non superano la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondati; la Corte d'appello ha, infatti, con motivazione ineccepibile, (a) ha ribadito la correttezza della valutazione effettuata dal tribunale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, rilevando la assenza di elementi postivi, (b) ha confermato la congruità del trattamento sanzionatorio come definito dal primo giudice (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che non si presta ad alcuna censura neanche la parte della motivazione che riconosce la sussistenza della recidiva, sulla base della persuasiva valorizzazione della crescente capacità criminale del ricorrente derivante dal fatto che aveva reiterato condotte delittuose della stessa indole (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Prepident