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Ordinanza — n. 28980/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28980/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28980/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTILLO SAMUELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/12/1991 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Cristillo Samuele, ritenuto che le censure rivolte nei confronti della identificazione del Cristillo come l'autore del reato contestato si risolvo nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa della prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Rilevato che, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello effettuava una persuasiva ed analitica valutazione delle dichiarazioni ricognitive dell'offeso (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria con la quale si invoca l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023 non introduce elementi specifici a supporto del riconoscimento del benefizio sanzionatorio; e che, pertanto, la doglianza non supera la soglia di ammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell.> ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28980/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello effettuava una persuasiva ed analitica valutazione delle dichiarazioni ricognitive dell'offeso (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria con la quale si invoca l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023 non introduce elementi specifici a supporto del riconoscimento del benefizio sanzionatorio; e che, pertanto, la doglianza non supera la soglia di ammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell.> ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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identificazione credibile documenti d'identità inganno sull'identità indizio prova del DNA testimonianza della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTILLO SAMUELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 25/12/1991 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristillo Samuele, ritenuto che le censure rivolte nei confronti della identificazione del Cristillo come l'autore del reato contestato si risolvo nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa della prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Rilevato che, contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello effettuava una persuasiva ed analitica valutazione delle dichiarazioni ricognitive dell'offeso (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che la memoria con la quale si invoca l'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023 non introduce elementi specifici a supporto del riconoscimento del benefizio sanzionatorio; e che, pertanto, la doglianza non supera la soglia di ammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell.> ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr 'sidente