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Ordinanza — n. 28979/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28979/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTIC VERONICA (CUI 036S747) nato a LEGNANO il 18/06/1998 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Ristic Veronica, ritenuto che le censure rivolte nei confronti della a motivazione posta a base della mancata declaratoria di improcedibilità per difetto della legittimazione a sporgere querela, della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della mancata rivalutazione dell'entità del danno risarcibile da parte dell'imputata sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nelle parti in cui ha ritenuto che non vi fossero gli elementi per riconoscere la causa di non punibilità, tenuto conto dei parametri previsti dal'art. 133, comma 1 cod. pen. (pag. 3 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133, comma 1 cod. pen; Ordinanza — n. 28979/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e della mancata rivalutazione dell'entità del danno risarcibile da parte dell'imputata sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nelle parti in cui ha ritenuto che non vi fossero gli elementi per riconoscere la causa di non punibilità, tenuto conto dei parametri previsti dal'art. 133, comma 1 cod. pen. (pag. 3 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento obbligo di ridurre il danno risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno riparazione dei danni di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Ristic Veronica, ritenuto che le censure rivolte nei confronti della a motivazione posta a base della mancata declaratoria di improcedibilità per difetto della legittimazione a sporgere querela, della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 133, comma 1 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTIC VERONICA (CUI 036S747) nato a LEGNANO il 18/06/1998 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ristic Veronica, ritenuto che le censure rivolte nei confronti della a motivazione posta a base della mancata declaratoria di improcedibilità per difetto della legittimazione a sporgere querela, della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della mancata rivalutazione dell'entità del danno risarcibile da parte dell'imputata sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nelle parti in cui ha ritenuto che non vi fossero gli elementi per riconoscere la causa di non punibilità, tenuto conto dei parametri previsti dal'art. 133, comma 1 cod. pen. (pag. 3 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. Il Presidegie j.,s219,4-a Rfctone Piero MesSin Agostini V DEPO7 IN CA.r:k. ié