Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld recidivism assessment based on Art. 133 Penal Code principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandra Colacicco inadmissible, rejecting her challenge to the finding of recidivism. The appellate court correctly applied established jurisprudence requiring judges to examine the specific relationship between the current crime and prior convictions under Article 133 of the Penal Code, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The assessment of recidivism cannot rely exclusively on the gravity of facts or the temporal span of crimes; the judge must concretely evaluate whether prior criminal conduct indicates a persistent tendency to offend that influenced the current offense.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLACICCO ALESSANDRA nato a LIVORNO il 02/08/1975 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Colacicco Alessandra, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di CUÌ all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore III PreMdente