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Ordinanza — n. 28976/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as non-specific, citing lack of argumentation against lower court's reasoning on theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by DollaKu Ardjan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the confirmation of liability for theft and the sentencing, arguing the lower court failed to properly apply specific legal provisions. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate decision without providing new, specific reasoning to counter the court's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 62 n.4 and Art. 648 comma 4 cod. pen.; Appeals must be specific and argumentative, failing if they merely reiterate points already rejected without engaging with the court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds reiteration of arguments theft liability lack of argumentation divieto di accettare regali ricompensa ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.
4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia l'eccessività della pena in regione del mancato riconoscimento della lieve entità della condotta e delle attenuanti previste dall'art. 62 n.4) e 648, comma 4 cod.
Art. 648 comma 4 cod. pen.
art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di DollaKu Ardjan, ritenuto che con i primi due motivi di ricorso con il quale si contesta la conferma della responsabilità per la ricettazione ed il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen..
art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLLAKU ARDJAN nato il 11/04/1970 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di DollaKu Ardjan, ritenuto che con i primi due motivi di ricorso con il quale si contesta la conferma della responsabilità per la ricettazione ed il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen.. è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità sottolinea gli elementi fattuali in forza dei quali deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia l'eccessività della pena in regione del mancato riconoscimento della lieve entità della condotta e delle attenuanti previste dall'art. 62 n.4) e 648, comma 4 cod. pen. non è specifico in quanto non si confronta con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata che ha messo in rilievo come gli elementi emersi -- e principalmente il valore dei beni ricettato - fossero incompatibili con il suo riconoscimento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres