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Ordinanza — n. 28974/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28974/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIOCU LUCA (CUI 01XCP9ZR) nato a GENOVA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Macciocu Luca, ritenuto che la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva non si presta ad alcuna censura in quanto è logica e coerente con le indicazioni ermeneutiche provenienti da Corte di legittimità; la Corte di appello rilevava, infatti, come il ricorrente fosse gravato da numerosi precedeni:i per delitti contro il patrimonio (uno dei quali specifico), sicché la consumazione del nuovo delitto era dimostrativa "assoluta impermeabilità" ai moniti che avrebbero dovuto provenire dalle precedenti esperienze giudiziarie e dai periodi di detenzione sofferti (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio 2024

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28974/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio 2024

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti revisione di una decisione restituzione del termine scaduto riapertura della pratica spese di ripristino azione intesa alla dichiarazione di responsabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIOCU LUCA (CUI 01XCP9ZR) nato a GENOVA il 17/05/1983 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Macciocu Luca, ritenuto che la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva non si presta ad alcuna censura in quanto è logica e coerente con le indicazioni ermeneutiche provenienti da Corte di legittimità; la Corte di appello rilevava, infatti, come il ricorrente fosse gravato da numerosi precedeni:i per delitti contro il patrimonio (uno dei quali specifico), sicché la consumazione del nuovo delitto era dimostrativa "assoluta impermeabilità" ai moniti che avrebbero dovuto provenire dalle precedenti esperienze giudiziarie e dai periodi di detenzione sofferti (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 maggio 2024