Italian Court dismisses appeal on sentencing increase for consecutive crimes as legally unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Samuel Buda's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of the principle that both sentences should be increased when the most serious crime carries a combined penalty and the satellite crime carries a custodial penalty. The court found the argument manifestly unfounded because the appellate judges correctly applied the established legal principle regarding consecutive crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 64 c.p.: The appeal is inadmissible when the contested application of the rule requiring simultaneous increase of both penalties for consecutive crimes is manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUDA SAMUEL nato a MILANO il 07/10/2000 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Buda Samuel, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta violazione di legge sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che, i giudici del merito a pag. 2 della sentenza impugnata hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale "se il reato più grave è punito con pena congiunta ed il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave" (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751 -01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presklerìte