Ordinanza — n. 28968/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA BRUNO nato a ROMA il 01/02/1983 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Bevilacqua Bruno, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancata riqualificazione del fatto di reato di cui agli artl:. 56, 629 cod. pen., nella fattispecie criminosa prevista agli arti. 56, 640 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti con l'appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata; il che impone di considerare gli stessi non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il motivo che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato; contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione in ordine alla sussistenza della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28968/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 629 cod. pen., nella fattispecie criminosa prevista agli arti. 56, 640 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti con l'appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata; il che impone di considerare gli stessi non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il motivo che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato; contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione in ordine alla sussistenza della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA BRUNO nato a ROMA il 01/02/1983 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bevilacqua Bruno, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancata riqualificazione del fatto di reato di cui agli artl:. 56, 629 cod. pen., nella fattispecie criminosa prevista agli arti. 56, 640 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già proposti con l'appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata; il che impone di considerare gli stessi non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il motivo che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato; contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione in ordine alla sussistenza della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il