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Ordinanza — n. 28967/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28967/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAINO TOMMASO nato a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il 22/01/1967 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zaino Tommaso, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 628, comma 4, cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; e che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa l'impossibilità di ritenersi la particolare tenuità a pagina 4 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduc:e la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) è manifestamente infondato, tenuto conto che - anche in ragione delle rilevate sospensioni - il termine cii prescrizione non risulta decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata; e che in l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28967/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali termine di sospensione ammende per infrazione procedurale inattività successiva alla sospensione sospensione condizionale della pena sospensione dell'istruzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAINO TOMMASO nato a MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO il 22/01/1967 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zaino Tommaso, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 628, comma 4, cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; e che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa l'impossibilità di ritenersi la particolare tenuità a pagina 4 della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduc:e la intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) è manifestamente infondato, tenuto conto che - anche in ragione delle rilevate sospensioni - il termine cii prescrizione non risulta decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata; e che in l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 20