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Ordinanza — n. 28965/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and procedural admissibility of theft complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fazi Vito inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the argument regarding the lack of punitive intent in the theft report irrelevant because the procedural requirement for a private prosecution had already been met. Furthermore, the claim contesting recidivism was rejected as unfounded since the lower court correctly applied statutory criteria to assess the criminal's persistent tendency to offend.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's evaluation of recidivism cannot rely solely on the gravity of facts or the time elapsed; the judge must concretely examine the relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the new crime.

Parole chiave

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recidivism assessment private prosecution requirement procedural admissibility criminal tendency Cassation appeal vizio di procedura ammende per infrazione procedurale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZI VITO nato a FOGGIA il 17/04/1985 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fazi Vito, ritenuto che il motivo che la carenza della condizione di procedibilità, per assenza di manifestazione della volontà punitiva nella denuncia di furto della vettura esposta alla pubblica fede, non si confronta con la autorevole giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta modifica della procedibilità con l'introduzione della necessità querela non rileva in sede di legittimità se il ricorso - come nel caso in esame - non è idoneo ad incardinare il rapporto processuale (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, R.v. 273551 - 01); considerato che il motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod, pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crirninogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il P