Ordinanza — n. 28964/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIU JINRONG nato il 30/04/1968 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Liu Inrong, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 178, lett. c, 180 e 143 cod. proc. pen., è reiteratívo e manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali. La Corte di appello, con una motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata esente da vizi di illogicità, afferma che non è stato dato luogo alla traduzione in lingua cinese del decreto di citazione in ragione dell'assenza in atti di alcun elemento da cui desumere che l'imputato non conoscesse la lingua italiana nonché per le dichiarazioni rese dall'imputato in lingua italiana risultanti dal verbale di perquisizione e sequestro del 23 ottobre 2016. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28964/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 178, lett. c, 180 e 143 cod. proc. pen., è reiteratívo e manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali. La Corte di appello, con una motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata esente da vizi di illogicità, afferma che non è stato dato luogo alla traduzione in lingua cinese del decreto di citazione in ragione dell'assenza in atti di alcun elemento da cui desumere che l'imputato non conoscesse la lingua italiana nonché per le dichiarazioni rese dall'imputato in lingua italiana risultanti dal verbale di perquisizione e sequestro del 23 ottobre 2016. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIU JINRONG nato il 30/04/1968 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Liu Inrong, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 178, lett. c, 180 e 143 cod. proc. pen., è reiteratívo e manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali. La Corte di appello, con una motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata esente da vizi di illogicità, afferma che non è stato dato luogo alla traduzione in lingua cinese del decreto di citazione in ragione dell'assenza in atti di alcun elemento da cui desumere che l'imputato non conoscesse la lingua italiana nonché per le dichiarazioni rese dall'imputato in lingua italiana risultanti dal verbale di perquisizione e sequestro del 23 ottobre 2016. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente