Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual evaluation belongs exclusively to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by La Motta Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's declaration of responsibility regarding Article 639 of the Penal Code was based on an incorrect factual reconstruction. The court rejected this, stating that re-evaluating factual elements is exclusively the power of the trial judge and falls outside the cassation court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 639, comma 2, cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements, which remains the exclusive domain of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MOTTA ANGELO nato a MESSINA il 13/02/1970 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di La Motta Angelo, ritenuto che il l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna degia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente