Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28962/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of criminal law arguments violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28962/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Welandage Amidu Sandaruwan Kroos inadmissible. The appellant argued for the first time in this stage that the lower court incorrectly applied criminal law regarding the admissibility of the underlying offense, which the court rejected as violating procedural chain requirements. Additionally, the court found the second ground challenging sentencing circumstances to be unfounded given the lower court's sufficient reasoning, leading to the dismissal of the entire petition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court holds that arguments contesting the application of criminal law regarding the admissibility of the underlying offense must be raised before the appellate court, and their introduction in the cassation stage constitutes an insanable break in the devolutionary chain.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal procedural chain violation criminal law application late argument filing devolutionary chain break abbandono del procedimento per truffa querela promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01
Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'ad 62, comma 1 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WELANDAGE AMIDU SANDARUWAN KROOS (CUI 04W1G9A) nato il 05/11/1998 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Welandage Amidu Sandaruwan Kroos, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale per mancanza della condizione di procedibilità nel reato presupposto delle fattispecie criminose ai capi b) ed e), non è consentito in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; a ciò si aggiunge che è incontestato che il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela (tra le altre:

Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'ad 62, comma 1 n. 2 e della fattispecie lieve di cui all'art 648, comma 2, cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ia ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024, Il Consiglier