Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning without new critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Dar Marina inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding charges of theft and negligent acquisition, arguing for acquittal due to lack of subjective intent and a change in legal qualification. The court rejected these claims because they constituted a mere repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal, failing to provide the specific, reasoned critique required for a valid cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already rejected by the lower court without offering a specific, reasoned critique that addresses the substantive errors of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARI MARINA nato a ROMA il 07/11/1990 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dar Marina, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assoluzione dell'imputata dal reato di cui all'art. 648 cod. pen. data l'assenza dell'elemento soggettivo, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto previsto dall' art. 712 cod. pen., è reiterativo di uno specifico motivo già dedotto in appello e disatteso dalla Corte di merito alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, con motivazione che non si presta ad alcuna censura ; considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in merito alla mancata riqualificazione del fatto di reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr si