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Ordinanza — n. 28960/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific points of disagreement under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28960/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Mendolia Bernardo inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant contested the court's declaration of responsibility for crimes under Articles 640, 110, and 648 of the Penal Code but failed to identify specific points of disagreement. Consequently, the court applied the established rule that appeals must pinpoint exact errors to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to identify specific points of disagreement with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible criminal appeal Art. 581 c.p.p. specific points of disagreement procedural requirements appeal censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett,.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
artt. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Mendolia Bernardo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle
Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni
13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv.
Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T.
241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv.
Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOLIA BERNARDO nato a MERI il 24/05/1968 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mendolia Bernardo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 cod. pen. e 110, 648 cod. pen., è generico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett,.

c) cod. proc. pen.; a fronte di una motivazione esaustiva non risultano indicati gli elementi alla base della censura, il che non consente di incardinare il rapporto processuale; Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, D combinato disposto degli art. 581 comma primo lett.

c) e 591 comma primo lett.

c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice dell gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delt% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna •Jit ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen