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Ordinanza — n. 28959/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as the minor payment failed to fully repair damages to multiple victims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal by Verduci Cristian inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 6 of the Penal Code, but the lower court found the €200 payment insufficient to fully repair the harm caused to multiple victims. Consequently, the Court upheld the original decision, ruling that the partial compensation did not meet the statutory requirements for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; The payment of a minor sum is insufficient to constitute a mitigating circumstance when it fails to fully repair the damage caused to multiple victims.

Parole chiave

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mitigating circumstance partial compensation multiple victims inadmissible appeal Cassa delle ammende risarcimento del danno obbligo di ridurre il danno calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 cod. pen.
Letto il ricorso di Verduci Cristian, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDUCI CRISTIAN nato a PALERMO il 03/08/1990 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Verduci Cristian, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione; La Corte con motivazione aderente alle emergenze processuali rilevava come il pagamento della somma di duecento euro non fosse idonea ad integrare i presupposti per la concessione dell'attenuante, tenuto conto che con tale versamento non veniva interamente riparato il danno attesa l'esiguità della somma v e la pluralità dei danneggiati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente