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Ordinanza — n. 28958/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28958/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO VITTORIA nato a PALERMO il 24/02/1970 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Maniscalco Vittoria e considerate le conclusioni e le note allegate dal difensore delle parti civili, ritenuto che il primo, quarto e quinto motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di improcedibilità per difetto della legittimazione a sporgere querela, della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della mancata rivalutazione dell'entità del danno risarcibile da parte dell'imputata sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nelle riart• in cui: - in riferimento al primo motivo, questa ha correttamente ritenuto le parti civili costituite come persone offese dal reato (si vedano in particolare le pagine 1,2 della sentenza impugnata); - in riferimento al quarto motivo di ricorso la Corte ha correttamente operato una valutazione onnicomprensiva della condotta constatando la presenza di numerosi elementi ostativi al giudizio di tenuità, quali la gravità della vicenda, il consistente danno arrecato e la particolare dolosità della condotta (si veda in particolare pag.5 della sentenza impugnata); in riferimento al quinto motivo di ricorso la Corte ha fatto corretto uso dei criteri logico giuridici previsti per la determinazione del danno patrimoniale risarcibile (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 640 ter cod. pen; Ordinanza — n. 28958/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputata deve essere, inoltre, condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in euro seimila oltre accessori di legge.

Parole chiave

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danno patrimoniale procurato con astuzia spese di difesa abbandono del procedimento per truffa recupero dei costi abuso di un impianto per l'elaborazione di dati lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 640 ter cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO VITTORIA nato a PALERMO il 24/02/1970 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maniscalco Vittoria e considerate le conclusioni e le note allegate dal difensore delle parti civili, ritenuto che il primo, quarto e quinto motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di improcedibilità per difetto della legittimazione a sporgere querela, della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della mancata rivalutazione dell'entità del danno risarcibile da parte dell'imputata sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nelle riart• in cui: - in riferimento al primo motivo, questa ha correttamente ritenuto le parti civili costituite come persone offese dal reato (si vedano in particolare le pagine 1,2 della sentenza impugnata); - in riferimento al quarto motivo di ricorso la Corte ha correttamente operato una valutazione onnicomprensiva della condotta constatando la presenza di numerosi elementi ostativi al giudizio di tenuità, quali la gravità della vicenda, il consistente danno arrecato e la particolare dolosità della condotta (si veda in particolare pag.5 della sentenza impugnata); in riferimento al quinto motivo di ricorso la Corte ha fatto corretto uso dei criteri logico giuridici previsti per la determinazione del danno patrimoniale risarcibile (si veda in particolare pag. 6 della sentenza impugnata).

In sintesi: il collegio ritiene che le doglianze proposte siano reiterative e, dunque, non specifiche, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibile rivalutazione delle prove, senza indicare vizi logici manifesti e decisi della motivazione: di contro la Corte, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici (Si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata dove la corte di merito ha correttamente ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di frode informatica); ritenuto che il motivo dì ricorso che contesta l'eccessività della pena relativamente alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente ritenuto la pena congrua ai fatti in esame considerando, inoltre, il danno patrimoniale arrecato non di esigua entità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L'imputata deve essere, inoltre, condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che tenuto conto dei parametri vigenti, si liquidano in euro seimila oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. Il Presidente andra,Recle Pier