Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and recidiva evaluation under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments against the recognition of general mitigating circumstances and the existence of recidiva. The appellant contended that the lower court erred in its discretionary sentencing balance and failed to properly assess the criminal history under Article 133 of the Criminal Code. The court ruled that such evaluations are matters of substantive judgment immune from cassation review unless arbitrary or illogical, and that the lower court correctly applied established principles regarding the link between prior convictions and current criminal conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The cassation court cannot review the discretionary evaluation of general mitigating circumstances or the specific assessment of recidiva under Article 133 of the Criminal Code, as these constitute matters of substantive judgment immune from appeal unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTO MAURO nato a POZZUOLI il 07/08/1975 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gatto Mauro; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili (si veda pag. 3 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente motivato sull'assenza di elementi idonei a giustificare un diverso e più favorevole bilanciamento); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato in giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. ° Il Presideifte and7LRe . Piero Messi D'Agostini