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Ordinanza — n. 28955/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of sufficient reasoning against sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marotta Vito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentence reduction from three to two years, arguing an improper comparison of heterogeneous circumstances and a lack of balancing. The court rejected this because the lower court's detailed reasoning regarding the criminal biography and deviation from the statutory minimum was sufficient and not subject to criticism.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment contains reasoned conclusions that do not lend themselves to criticism, particularly when the sentencing balance is adequately motivated considering the criminal biography.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing balance criminal biography statutory minimum procedural costs sanzioni penali remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA VITO nato a AGROPOLI il 03/09/1985 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marotta Vito; ritenuto che l'unico motivo di ricorso (che contesta, tra l'altro, il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee) non supera a soglia di ammissibilità, in quanto contesta l'adeguatezza della pena censurando un bilanciamento invero non effettuato, tenuto conto che la pena veniva determinata in anni tre di reclusione - con ampia motivazione in ordine al discostamento dal minimo edittale-, e ridotta per il rito ad anni due di reclusione; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito non si prestano ad alcuna censura (si veda pag. 4 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente determinato la pena tenendo in considerazione la biografia criminale dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. Il Presid te ..y La nd ra4ecchione Piero Mini D'Agostini cA i , OEP073