Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28954/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific argumentation and manifestly unfounded claims regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Ahmetovic Refko inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to acquit him and its handling of sentencing aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already dismissed on appeal and lacking the specific argumentation required to overturn the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing new, specific, and arguable criticism of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds sentencing mitigation denial court costs and fine ricettazione recidiva nell'infrazione ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 712 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC REFKO nato il 08/08/1980 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ahmetovic Refko; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della mancata assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e della mancata derubricazione del reato di ricettazione nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto l'imputato responsabile del fatto contestato a seguito di una mancata giustificazione credibile in ordine alle modalità di rinvenimento dell'oggetto del reato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle contestate aggravanti è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche della Cassazione secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partì o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 4 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha specificato, a sostegno della sua decisione, che l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. OFF2C$S‘TATA Il Presidepte andr ec9hione IN Piero MeNs. rdi D