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Ordinanza — n. 28953/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-appealed issues and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis and contested legal characterization of counterfeit goods sales, but the Court found the first ground barred as it was not raised in the appeal. The second and third grounds were rejected as mere repetitions of appellate arguments lacking specific critique and failing to challenge the appellate court's reasoning on mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises issues not included in the grounds of appeal or if it merely reiterates appellate arguments without providing specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal non-appealed issues lack of specific argumentation reiteration of grounds mitigating circumstances contraffazione di merci marchi ingannevoli prodotti identici

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 648 cod. pen
peri, nonché del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO PASQUALE nato a NAPOLI il 16/06/1975 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Perfetto Pasquale; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'erroneo inquadramento giuridico della condotta contestata e l'assenza di una prova rilevante in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. peri, nonché del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nella parte in cui, nel caso in esame, ha correttamente ritenuto l'imputato inserito in una rete di relazioni finalizzate alla vendita di prodotti con marchi contraffatti (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

La corte ha offerto sul punto contestato una motivazione esente da evidenti illogicità, e rispetto sa delle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Cassazione secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha precisato che l'imputato risulta essere gravato da numerosi precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali E, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. Il Presidehte ndraoRec5irt Piero Nsfflr6Agostini Li DEPOSAV\TA tN C