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Ordinanza — n. 28951/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28951/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28951/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZAJ MARENGLEN nato il 22/11/1980 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Lazaj Marenglen, le cui ragioni (in ordine alla continuazione) sono state ribadite con memria; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che le contestazioni in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione sono stati tardivamente proposti solo con il ricorso per cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comme 3 cod. proc. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente una carente valutazione del materiale probatorio posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di furto aggravati contestati, non è consentito, perché in voca un diversa valutazione delle prove, oggetto di accurata ed esaustiva analisi da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito (si vedano, in particolare, le pagine 11,12,13 in cui la corte d'appello ha sufficientemente descritto la tipologia di merce rubata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28951/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comme 3 cod. proc. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente una carente valutazione del materiale probatorio posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di furto aggravati contestati, non è consentito, perché in voca un diversa valutazione delle prove, oggetto di accurata ed esaustiva analisi da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito (si vedano, in particolare, le pagine 11,12,13 in cui la corte d'appello ha sufficientemente descritto la tipologia di merce rubata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali altri capi d'accusa adeguamento della pena revisione della sentenza penale pena complementare favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZAJ MARENGLEN nato il 22/11/1980 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lazaj Marenglen, le cui ragioni (in ordine alla continuazione) sono state ribadite con memria; ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che le contestazioni in ordine alla definizione degli aumenti per la continuazione sono stati tardivamente proposti solo con il ricorso per cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comme 3 cod. proc. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente una carente valutazione del materiale probatorio posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di furto aggravati contestati, non è consentito, perché in voca un diversa valutazione delle prove, oggetto di accurata ed esaustiva analisi da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito (si vedano, in particolare, le pagine 11,12,13 in cui la corte d'appello ha sufficientemente descritto la tipologia di merce rubata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. Il Presidete > Srqa*R7hione Piero Me;s. D'Agostini LUC:i