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Ordinanza — n. 28949/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic failure to recognize statutory mitigating circumstance due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Mammolenti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize a specific mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal was too generic and the first-instance judgment explicitly addressed the overall proportionality of the sentence based on the crime's nature and the defendant's personality.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; In criminal appeals, a generic complaint regarding the non-recognition of a mitigating circumstance is inadmissible if the lower court's reasoning logically excludes the claim or if no specific arguments are presented to prove its decisiveness.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility mitigating circumstance recognition generic appeal grounds proportionality of sentence Italian Penal Code court costs award logical incompatibility prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 of the Penal Code
Letto il ricorso di Mammolenti Alessandro, ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMOLENTI ALESSANDRO nato a SIDERNO il 22/03/1981 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mammolenti Alessandro, ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, in particolare p. 5 della sentenza impugnata ove i giudici di merito hanno evidenziato che la pena così come determinata risulta congrua in relazione all' "entità del fatto, al danno patrimoniale arrecato, al lucro conseguito nonché alla personalità dell'imputato"); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estenso