Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Michele Antelmi and his co-defendants inadmissible. The court found that the arguments regarding the validity of the prosecution condition and sentencing were merely repetitive of those already rejected at the appellate level without providing new specific critique. Furthermore, the court held that the first-instance judges properly exercised their discretion in denying generic mitigating circumstances and alternative sanctions based on the defendant's criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific and arguable grounds distinct from those previously examined; generic repetitions or lack of argumentation render them inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTELMI MICHELE nato a BRINDISI il 06/11/1979 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Michele Antelmi, ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Benini, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato dai reati ascritti, nonché alla validità della condizione di procedibilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; segnatamente con riguardo alla titolarità del diritto di querela in capo a Baracchi, veniva evidenziato come lo stesso avesse subito una lesione di natura patrimoniale discendente dalla lesione dell'autonomia negoziale e dal danno generato dal debito nei confronti di Enel Energia; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 10 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di specificità, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg 10 e 11 della motivazione); che, invero, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che, inoltre, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni; osservato che i motivi del ricorso presentato dall'avv.
Tunno, inerenti alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti ed all'eccessività della pena, sono sostanzialmente sovrapponibili alle corrispondenti censure dedotte dal codifensore e che, dunque, per la loro trattazione si rinvia a quanto già affermato in precedenza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati entrambi inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen