Italian court dismisses appeal against preventive surveillance as it lacks legal violation and only contests factual assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gentile Giuseppe Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preventive surveillance measure, arguing the lower court's assessment of his social danger was merely apparent rather than legally flawed. The court ruled that appeals in preventive proceedings are strictly limited to legal violations, not factual disagreements, and found the lower court's reasoning sufficient to reject the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575: In preventive proceedings, appeals to the Court of Cassation are admissible only for legal violations, not for contesting the factual assessment of social danger or the apparent nature of the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE GIUSEPPE GIOVANNI nato a MARSALA( ITALIA) il 18/05/1974 avverso il decreto del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gentile Giuseppe Giovanni, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che invocano una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove; che, invero, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3- ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altri, Rv. 256263 - 01) che, invero, la Corte d'appello ha motivato, con corretti argomenti giuridici e fattuali, in relazione all'attualità della pericolosità sociale da pagg. 4 a 6 dell'impugnato decreto, valutando le dichiarazioni del proposto, che venivano ritenute non frutto di resipiscenza e di volontà di collaborazione, ma funzionali ad una strategia processuale di ottenere un migliore trattamento sanzionatorio;; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Prèsid