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Ordinanza — n. 28945/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28945/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 23/02/1974 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di De Falco Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28945/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi sanzioni pecuniarie difetto di motivazione invocazione di motivi legali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FALCO FRANCESCO nato a NOCERA INFERIORE il 23/02/1974 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Falco Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. perché prospetta deduzioni generiche. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, che il c:ollegio condivide, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett.

c) e 591 comma primo lett.

c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Co