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Ordinanza — n. 28944/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28944/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTI NICCOLO nato a ROMA il 13/01/1996 avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Perfetti Niccolò, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28944/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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deposito tardivo tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese tempestività tributaria diritto al deposito ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTI NICCOLO nato a ROMA il 13/01/1996 avverso la sentenza del 28/02/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Perfetti Niccolò, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc, pen. perché prospetta deduzioni generiche. Invero si lamenta il difetto di motivazione in ordirle alla confisca dei coltelli senza confrontarsi con la decisiva circostanza che si verte in caso di "confisca obbligatoria" tenuto conto del fatto che i coltelli sono pacificamente cose il cui porto ingiustificato in luogo pubblico è illecita; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr idgrte