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Ordinanza — n. 28899/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28899/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNINO EZIO nato a URBE il 23/06/1943 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ezio Zunino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria dichiarando non doversi procedere per i reati ascritti ai capi a) b) d) perché estinti per intervenuta remissione di querela accettata dall'imputato e per il reato di cui al capo e) perché estinto per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 28899/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNINO EZIO nato a URBE il 23/06/1943 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ezio Zunino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria dichiarando non doversi procedere per i reati ascritti ai capi a) b) d) perché estinti per intervenuta remissione di querela accettata dall'imputato e per il reato di cui al capo e) perché estinto per intervenuta prescrizione.

Parole chiave

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lesione al ginocchio modifica della sentenza circostanza attenuante abbandono per lesioni personali lesione corporale da infortunio gravità dell'infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNINO EZIO nato a URBE il 23/06/1943 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Ezio Zunino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria dichiarando non doversi procedere per i reati ascritti ai capi a) b) d) perché estinti per intervenuta remissione di querela accettata dall'imputato e per il reato di cui al capo e) perché estinto per intervenuta prescrizione.

Ha rideterminato la pena per il residuo reato di lesioni aggravate di cui agli artt. 582,585 (capo C), riformato le statuizioni civili e confermato nel resto. Letta la memoria difensiva pervenuta in data 17 giugno 2024 nell'interesse dell'imputato con la quale la difesa ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata (in particolare, pag.

5) che ha escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che l'indole particolarmente aggressiva dell'imputato in uno alla circostanza che lo stesso, non incensurato, non ha all'evidenza tratto alcun monito dalle pregresse esperienze giudiziarie in relazione a taluna delle quali ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena non consente di svolgere positivamente il giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in vore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estenso