Ordinanza — n. 28896/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQI AGRON nato il 21/07/1981 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; L Rilevato che Agron Kuli ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività del trattamento sanzionatono, nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività del trattamento sanzionatono, nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUQI AGRON nato il 21/07/1981 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; L Rilevato che Agron Kuli ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività del trattamento sanzionatono, nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag.1 della sentenza impugnata) Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il co igliere estensore Il Presidenté