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Sentenza — n. 28887/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28887/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAVELESCU ION SEBASTIAN nato il 31/07/1979 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Modena nei confronti di Ion Sebastian Pavelescu riqualificando l'originaria imputazione di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. nella ipotesi di cui agli artt.624,625 n.2 cod. pen. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale è stata dedotta l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28887/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate (in data 12 febbraio 2024 presso la Stazione dei CC. Di San Bonifacio) e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Considerato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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modifica della sentenza remissione della pena revisione in materia penale ritiro della querela penale recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Modena nei confronti di Ion Sebastian Pavelescu riqualificando l'originaria imputazione di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 340 cod. proc. pen
Considerato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAVELESCU ION SEBASTIAN nato il 31/07/1979 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Modena nei confronti di Ion Sebastian Pavelescu riqualificando l'originaria imputazione di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. nella ipotesi di cui agli artt.624,625 n.2 cod. pen. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale è stata dedotta l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

Considerato che che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate (in data 12 febbraio 2024 presso la Stazione dei CC. Di San Bonifacio) e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. Considerato che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consioliere estensore Il Presiden