Italian Court dismisses appeal claiming theft mitigation due to minor damage, citing established case law on damage assessment timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a statutory mitigation for minor damage, but the court found this argument repetitive and unsupported by precedent. The court ruled that damage must be assessed at the time of the crime, not after restitution, rejecting the appellant's claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 624 bis cod. pen.: The court established that for the mitigation of minor damage, the extent of harm must be verified at the moment the crime is consummated, rendering post-crime restitution irrelevant for this purpose.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI TOMAS nato a LUGO il 23/06/1985 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Tomas Minguzzi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto in abitazione di cui all'art. 624 bis cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denuncia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è reiterativo nonché manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte cui la sentenza impugnata opera espresso richiamo (pag.
4) secondo la quale ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (Sez. 5 n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PA2.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il coiialìere estensore Il Pre (q ente