Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of statutory mitigation for attempted theft due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Simone Giusti inadmissible regarding a partial reduction of his sentence for attempted theft. The appellant argued for statutory mitigation under Article 62 bis of the Penal Code, but the court found his grounds generic and unsupported by the lower court's reasoning. The decision relied on the existing justification regarding the defendant's high propensity to offend, rendering the appeal infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of law or defect in reasoning based on the non-recognition of statutory mitigation is inadmissible if the grounds are generic and the lower court's decision is logically sound.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSTI SIMONE nato a BOLOGNA il 20/12/1977 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Simone Giusti ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto tentato di cui agli artt.56,624 cod. pen., riducendo la pena e confermando nel resto. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio irrogatogli - è generico nonché manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 2 della sentenza impugnata che valorizza l'accentuata capacità a delinquere del reo).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consiiere estensore Il President(