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Ordinanza — n. 28881/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction for failure to reclassify crime or grant leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Abdelhakim Bdira inadmissible regarding a theft conviction. The appellant argued for a reclassification of the crime to a lesser offense and requested leniency, but the court found these arguments repetitive and unsupported by the lower court's reasoning. The decision relied on established jurisprudence defining private dwellings and the specific facts regarding the value of stolen goods and police response time.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Appeals based on alleged violations of law or lack of motivation regarding crime reclassification or leniency are inadmissible if they are repetitive and fail to address the specific factual and legal reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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theft conviction appeal crime reclassification private dwelling definition judicial leniency inadmissible appeal imputazione di furto accusa penale accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 624 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S. U. n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico
(S. U. n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BDIRA ABDELHAKIM nato il 21/04/1981 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Abdelhakim Bdira ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Modena in ordine al reato di furto in abitazione (art. 624 bis cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie meno grave di cui all'art.624 cod. pen. - è reiterativo e manifestamente infondato perché non si confronta: - con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi che ha disatteso le censure dell'atto di appello (pag. 1 della sentenza impugnata: il cortile in oggetto è delimitato da un muretto di cinta con recinzione metallica, e addirittura munito di un cancello di ingresso che viene chiuso dalla persona offesa); - con la giurisprudenza di questa Corte sulla nozione di luogo destinato a privata dimora secondo cui ai fini della configurabilità del real:o previsto dall'art.624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (S. U. n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076).

Ritenuto che il secondo motivo - con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto la mancata concessione dell'attenuante di cui all'alt 62 n. 4 cod. pen. - è ripetitivo e manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 1: il valore del bene sottratto (1.300 euro) è tutt'altro che lieve, e la durata limitata del possesso è dipesa unicamente dalla pronta attività delle Forze di Polizia, e non certo dall'iniziativa dell'imputato.). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cosj.4T il 3 luglio 2024 L4nsigliere, stensore Il