Ordinanza — n. 28879/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINARD MARINA nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 12/02/1965 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marina Reinard ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente denunzia l'assenza di motivazione in relazione alla inapplicabilità dell'articolo 129 cod. proc. pen. e le ragioni per le quali appare fondata l'impostazione accusatoria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, articolo 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28879/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente denunzia l'assenza di motivazione in relazione alla inapplicabilità dell'articolo 129 cod. proc. pen. e le ragioni per le quali appare fondata l'impostazione accusatoria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINARD MARINA nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 12/02/1965 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Marina Reinard ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Padova per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente denunzia l'assenza di motivazione in relazione alla inapplicabilità dell'articolo 129 cod. proc. pen. e le ragioni per le quali appare fondata l'impostazione accusatoria, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore Il Preside