Ordinanza — n. 28875/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIK3 NATASCIA nato a ROMA il 14/07/1993 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; zce Rilevato che Natascia Jankovikj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 nn.2 e 5, 61 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 par.2 lett. b della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28875/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; zce Rilevato che Natascia Jankovikj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 nn.2 e 5, 61 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 par.2 lett. b della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIK3 NATASCIA nato a ROMA il 14/07/1993 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; zce Rilevato che Natascia Jankovikj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 nn.2 e 5, 61 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui la ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 par.2 lett. b della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. eCosì deciso il 3 luglio 2024 n I _ sonsigliere estensore Il P esiden