Ordinanza — n. 28873/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAPEA DAGO FABIO CARTER nato a PALERMO il 12/07/1997 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Gapea Dago Fabio Carter ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Lecco per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione e violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie consumata in quella tentata e al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28873/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione e violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie consumata in quella tentata e al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato:
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAPEA DAGO FABIO CARTER nato a PALERMO il 12/07/1997 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Gapea Dago Fabio Carter ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Lecco per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta l'assenza e/o l'illogicità della motivazione e violazione dell'art.192 cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione della fattispecie consumata in quella tentata e al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., risulta manifestamente infondato:
Non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (SU. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo); non confrontandosi con motivazione esente dai descritti vizi logici atteso che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare, pag. 4, par.3.1 per il tentativo e par.3.2. in relazione all'art.131 bis cod. pen.) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Grarsigliere estensore Il Pre 'dente Graz.a Ro Ann lvliccoli