Ordinanza — n. 28872/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMINELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 01/01./1971 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; k Rilevato che Francesco Giamminelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Cremona per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 28872/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMINELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 01/01./1971 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; k Rilevato che Francesco Giamminelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Cremona per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.
è aspecifico in quanto fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura e che esula dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il igliere estensore Il Presiden