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Ordinanza — n. 28870/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28870/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28870/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC DEVID SLAVCO nato a MILANO il 01/12/2004 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Milenkovic Devid Slaveo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt.56, 624 bis e 625 nn.2 e 5 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente denunzia un travisamento della prova, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28870/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente denunzia un travisamento della prova, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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tentato furto indagine per furto furto aggravato delitto contro i beni tentata lesione personale semplice luogo del reato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILENKOVIC DEVID SLAVCO nato a MILANO il 01/12/2004 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Milenkovic Devid Slaveo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt.56, 624 bis e 625 nn.2 e 5 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente denunzia un travisamento della prova, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Nel caso di specie lamentando il travisamento della prova, il ricorrente ha in realtà censurato la interpretazione e la valutazione che della prova è stata operata dalla sentenza impugnata, senza che vi sia stato alcun travisamento della stessa; il motivo peraltro trascura le indicazioni di questa Corte secondo cui nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale Drocessuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consiglieretensore Il P