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Ordinanza — n. 28868/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28868/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSOLIA GIOVANNI nato a AVOLA il 13/02/1965 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giovanni Insolia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex artt. 216 e 223 R.D. 267/1942. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche è: - reiterativo della medesima censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi; - manifestamente infondato non confrontandosi con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nonché con le motivazioni della sentenza impugnata che ha operato un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata che, nell'evidenziare la già intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche ha escluso la rilevanza del comportamento processuale dell'imputato, già valorizzato in relazione alla quantificazione della pena in base ai minimi edittali, per una ulteriore diminuzione).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28868/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216 e 223 R.D. 267/1942. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche è: - reiterativo della medesima censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi; - manifestamente infondato non confrontandosi con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nonché con le motivazioni della sentenza impugnata che ha operato un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata che, nell'evidenziare la già intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche ha escluso la rilevanza del comportamento processuale dell'imputato, già valorizzato in relazione alla quantificazione della pena in base ai minimi edittali, per una ulteriore diminuzione).

Parole chiave

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documenti mancanti irregolarità finanziarie documenti bancari bancarotta fraudolenta omissione della contabilità inchiesta per falsità atti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INSOLIA GIOVANNI nato a AVOLA il 13/02/1965 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Giovanni Insolia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Monza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ex artt. 216 e 223 R.D. 267/1942. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze generiche è: - reiterativo della medesima censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi; - manifestamente infondato non confrontandosi con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nonché con le motivazioni della sentenza impugnata che ha operato un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata che, nell'evidenziare la già intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche ha escluso la rilevanza del comportamento processuale dell'imputato, già valorizzato in relazione alla quantificazione della pena in base ai minimi edittali, per una ulteriore diminuzione).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il consigliere estensore Il Pregi