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Ordinanza — n. 28862/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28862/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28862/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE CORRADO nato a MILANO il 04/01/1974 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Corrado Pane ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pavia per il reato di violenza privata di cui all'ad 610 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ari 133 cod. peri. è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28862/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ari 133 cod. peri. è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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azione penale privata reati violenti aggressione fisica violenza domestica pena corporale violenza o minaccia contro le autorità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE CORRADO nato a MILANO il 04/01/1974 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Corrado Pane ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pavia per il reato di violenza privata di cui all'ad 610 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ari 133 cod. peri. è: - generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - in ogni caso manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (5.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.245931).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen